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06 Aprile 2017

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CERTIFICATO PREVENZIONE INCENDI

CERTIFICATO PREVENZIONE INCENDI

Diesel tank con capacità fino a 9.000 litri: scadenza 7 ottobre 2017

Con la Legge che dispone la proroga dei termini previsti da disposizioni legislative del 2017 è stato disposto il rinvio fino al 7 ottobre 2017 dell’entrata in vigore delle disposizioni previste dal regolamento di semplificazione dei procedimenti di prevenzione incendi, per le cisterne mobili di gasolio di carburante (diesel tank) con capacità fino a 9.000 litri, in esercizio alla data del 7 ottobre 2011 e che da tale data rientrano per la prima volta nella citata disciplina.

Utilizzo delle cisterne mobili di carburante (diesel tank) nelle attività dei cantieri, delle aziende agricole, e delle cave.

Con il regolamento di semplificazione della disciplina dei procedimenti relativi alla prevenzione incendi, è stato disposto che la cisterna rimovibile di carburanti liquidi con punto di infiammabilità superiore a 65 °C (gasolio) e di capacità geometrica fino a 9 m3, a servizio per il rifornimento di macchine e automezzi all’interno: delle aziende agricole; delle cave per estrazione di materiali; dei cantieri stradali, ferroviari e edili; deve essere regolarizzata ai fini
antincendio entro il prossimo 7 ottobre 2017, mediante l’invio al Comando provinciale dei Vigili del Fuoco competente per territorio della Segnalazione certificata d’inizio attività (SCIA) predisposta da un tecnico abilitato alla prevenzione incendi e previo rispetto dei requisiti di sicurezza previsti dalla normativa di riferimento

Utilizzo delle cisterne mobili di carburante (diesel tank) nelle attività non appartenenti a quelle delle aziende agricole, delle cave e dei cantieri

Per quanto riguarda l’impiego delle cisterne mobili di carburante (diesel tank) con capacità fino 9 m3 al di fuori delle attività sopra riportate per il rifornimento:

di mezzi destinati a circolare all’interno dell’azienda, il Ministero dell’Interno – Direzione generale della protezione civile e dei servizi antincendi – Servizio tecnico centrale, con lettera circolare prot. n. P322/4133 sott. 170 del 9 marzo 1998, ha precisato ai Comandi provinciali dei Vigili del fuoco che:

-) l’installazione dell’apparecchiatura in questione può essere consentita anche presso altre attività produttive se utilizzate esclusivamente per il rifornimento di macchine operatrici non targate e non circolanti su strada;

-) i contenitori-distributori mobili, ancorché provvisti di dispositivo per l’erogazione, sono da considerarsi come semplici depositi di carburanti e come tali soggetti ai requisiti di sicurezza previsti da specifica normativa antincendio e alla relativa regolarizzazione tramite il rilascio del Certificato di Prevenzione Incendi (CPI) per serbatoi di capacità geometrica complessiva a partire da 0,5 m3.

Il regolamento di semplificazione della disciplina dei procedimenti relativi alla prevenzione incendi assoggetta ora agli obblighi in questione i depositi di liquidi aventi punto di infiammabilità superiore a 65°C (gasolio) se aventi capacità geometrica complessiva superiore a 1 m3.

di mezzi destinati a circolare all’esterno dell’azienda la normativa antincendio consente l’utilizzo solamente se la cisterna è interrata. Nel caso in cui vi siano motivi per i quali non è possibile interrare la cisterna (es. problemi con la falda acquifera) è prevista la possibilità di poter autorizzare, ai fini antincendio, l’utilizzo di quella mobile previa richiesta di specifica deroga alla Direzione Regionale dei Vigili del fuoco ottenuta per il tramite del Comando provinciale competente per territorio.

Utilizzo delle cisterne mobili di carburante (diesel tank) nelle imprese di autotrasporto merci conto terzi, di trasporto persone in servizio di linea e/o noleggio con conducente

Per quanto riguarda l’impiego delle cisterne mobili di carburante (diesel tank) con capacità fino 9 m3 nelle imprese di autotrasporto merci conto terzi e di trasporto persone in servizio di linea, noleggio con conducente, per precisare che la normativa di riferimento detta le regole di prevenzione incendi atte a:

minimizzare le cause di fuoriuscita accidentale di carburante ed il rischio di incendio;
limitare, in caso di evento incidentale, danni alle persone;

limitare, in caso di evento incidentale, danni ad edifici e o locali contigui all’impianto;
 consentire ai soccorritori di operare in condizioni di sicurezza.

La normativa di riferimento prevedeva che:

l’installazione dei contenitori-distributori rimovibili era soggetta alle visite e ai controlli di prevenzione incendi e al rilascio del Certificato di Prevenzione Incendi (CPI). Dette disposizioni sono ora state superate dal regolamento di semplificazione della disciplina dei procedimenti relativi alla prevenzione incendi, il quale prevede oggi la sola presentazione della SCIA;

il certificato di prevenzione incendi doveva essere rinnovato entro la relativa scadenza temporale. Dette disposizioni sono state riconfermate dalla disciplina dei procedimenti relativi alla prevenzione incendi.