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10 Aprile 2017

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Incentivo “Occupazione Giovani”, istruzioni dall’INPS

Incentivo “Occupazione Giovani”, istruzioni dall’INPS

L’INPS, con la circolare n.40 del 28 febbraio 2017, ha provveduto a fornire le indicazioni operative per beneficiare dell’incentivo previsto da “Occupazione Giovani”. Il beneficio consiste nell’esonero contributivo, nel limite di 8.060 euro, per ogni assunzione di giovani di età compresa tra i 16 e i 29 anni, effettuate nel corso del 2017.

L’incentivo si applica alle nuove assunzioni, sia per contratti a tempo indeterminato, apprendistato o tempi determinati di durata pari o superiore ai 6 mesi; il beneficio spetta anche in caso di lavoratori somministrati.

L’incentivo, non cumulabile con altri incentivi all’assunzione di natura economica, consiste nell’esonero dei contributi previdenziali a carico dei datori di lavoro, con il limite massimo di 8.060 euro, per i tempi indeterminati e per l’apprendistato professionalizzante; versamento del 50% dei contributi, con limite massimo di 4.030 euro, per i rapporti a termine.

L’utilizzo dell’esonero contributivo deve rispettare le previsioni europee in materia di aiuti di stato, pertanto l’azienda è soggetta al regime “de minimis” (escluso tale limite in caso di incremento netto dell’occupazione).

Per i giovani compresi tra i 25 e i 29 anni di età, l’incentivo può essere fruito solamente in caso di incremento occupazionale netto e nel caso si rispettino una delle condizioni: giovane privo di impiego da almeno sei mesi oppure privo di diploma d’istruzione secondaria, donne nei settori economici in cui il tasso di disparità tra i generi superi il 25%.