Il CCNL edilizia, siglato l’anno scorso da ANCE, Legacoop, Confcooperative e AGCI, FILCA-CISL, FENEAL-UIL e FILLEA-CGIL, introduce, in relazione agli obblighi formativi in materia di salute e sicurezza sul lavoro, una novità.
Specificatamente il “CCNL per i lavoratori dipendenti delle imprese edili ed affini e delle Cooperative” introduce l’obbligo di aggiornamento della formazione dei lavoratori in materia di salute e sicurezza sul lavoro con cadenza triennale, invece che quinquennale come PREVEDE la disciplina antinfortunistica, ossia dall’Accordo Stato Regioni del 21/12/11.
Ci si pone quindi la domanda se questo cambiamento del CCNL edilizia costituisce un obbligo sanzionabile qualora non vengano rispettate le nuove tempistiche più restrittive.
Essendo il CCNL edilizia un contratto di lavoro, non può scavalcare una legge e, quindi, nemmeno il D.Lgs. 81/08 (Testo Unico Sicurezza sul Lavoro) e l’Accordo Stato Regioni 21/12/2011.
Quindi nelle aziende in cui si applica il CCNL dell’edilizia, la mancanza di aggiornamento della formazione sulla sicurezza dei lavoratori entro i tre anni non determina per il datore di lavoro inosservante sanzioni ai sensi del D.Lgs. 81/08 ma è previsto un altro tipo di sanzione.
Infatti, essa risulta essere una violazione di una previsione presente in un Contratto Collettivo Nazionale come previsto dall’art. 509 del Codice penale, che prevede quanto segue:
“Il datore di lavoro o il lavoratore, il quale non adempie gli obblighi che gli derivano da un contratto collettivo o dalle norme emanate dagli organi corporativi, è punito con la sanzione amministrativa da euro 103 a euro 516”.
Quindi, il datore di lavoro che non rispetta le nuove disposizioni del CCNL Edilizia in merito alla formazione della salute e sicurezza dei lavoratori, ed in particolare all’obbligo di aggiornamento triennale, è punito con la sanzione amministrativa sopra indicata.
La periodicità di tre anni prevista dal CCNL edilizia si stende dall’aggiornamento successivo a quello in scadenza alla data di entrata in vigore dello stesso CCNL, ossia marzo 2022.
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